ARTICOLO 423 DEL CODICE PENALE

DI MARIO PIAZZA

Mario Piazza

 

ARTICOLO 423 DEL CODICE PENALE:

“Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.” (fino a 10 per gli incendi boschivi)
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Io credo che appiccare intenzionalmente un incendio sia un crimine orrendo.
Concettualmente lo trovo identico allo stupro e alla pedofilia, la stessa vigliacca violenza contro chi non è in grado di difendersi. Tecnicamente invece dovrebbe essere equiparato al reato di strage, perchè come una bomba fatta esplodere in un luogo pubblico un incendio ha la potenzialità per distruggere un numero imprecisato e imprevedibile di vite umane e non solo.
Come se non bastasse a renderlo ancora più abietto c’è l’assenza di qualsiasi giustificazione emotiva, patologica o ideologica, il criminale che appicca il fuoco a un bosco e i suoi mandanti sono spinti esclusivamente dal lucro.
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Credo fermamente che se esiste un crimine che non merita alcuna pietà o indulgenza questo sia proprio l’incendio doloso e credo che andrebbe punito con l’ergastolo, altro che 7 o 10 anni e per di più puramente teorici.