ECCO UN EFFETTO DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO

DI ANTONELLO TOMANELLI

ANTONELLO TOMANELLI

La faccia da intelligente Angelo Bonelli non ce l’ha mai avuta. Ma in cuor mio speravo che non sarebbe mai potuto arrivare a tanto. Deve essere un effetto del cambiamento climatico, testato sul leader di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha annunciato di voler presentare una proposta di legge che introduce niente di meno che il reato di «negazionismo climatico».

Per Bonelli, lo scienziato che con cognizione di causa e con tanto di dati, nega vi sia un’emergenza climatica, oppure afferma che i cambiamenti climatici prescindono dall’opera maldestra dell’uomo, dovrebbe essere messo in galera. Con buona pace non soltanto della libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dall’art. 21 della Costituzione, ma anche della libertà di ricerca scientifica, garantita dall’art. 33.

A dimostrazione dell’ignoranza che perseguita questo individuo, basta leggere le dichiarazioni con cui ha annunciato l’ambizioso progetto: «Presenterò una proposta di legge che introduce il reato di negazionismo climatico, perché chi mistifica, specialmente se ha ruoli istituzionali, fa più danni di grandine, alluvione, caldo e siccità. Si dovrebbe cominciare ad ammettere che il negazionismo climatico non è differente rispetto ad altri tipi di negazionismo».

Appare evidente l’allusione al negazionismo della Shoah. Ma a quanto pare Bonelli non sa che il reato di negazionismo, introdotto nel nostro ordinamento soltanto pochi anni fa, non si riferisce alla semplice negazione dell’Olocausto.

Chi vuole negare l’esistenza dei forni crematori e delle camere a gas per gli ebrei nei lager nazisti del secolo scorso dirà una castroneria, ma non commetterà mai un reato. La negazione dell’Olocausto deve essere accompagnata dalla propaganda di idee fondate sull’odio razziale o etnico, o da una istigazione, o da un incitamento a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Comportamenti che, peraltro, devono essere tenuti «in modo che derivi concreto pericolo di diffusione». L’art. 604-bis del codice penale lo dice chiaramente.

Evidentemente questo grande pensatore non sa cos’è il negazionismo, almeno quello penalmente rilevante. E trasferisce la sua ignoranza sul versante climatico, illudendosi che il Parlamento potrebbe mai votare una legge che impedisca a chiunque, dietro minaccia di sanzione penale, di esprimersi in termini diversi da quelli a lui graditi; e a qualsiasi scienziato di avviare una ricerca raccogliendo dati che smentiscano le sue affermazioni.

E magari ha pure il coraggio di definirsi antifascista, questo soggetto.