IL REFERENDUM CHE NON C’È… MA CHE STA ARRIVANDO

DI PIERLUIGI FERDINANDO PENNATI

 

Tra portaerei in rada nel nostro Paese, attacchi missilistici di ogni tipo al fronte, viaggi poco diplomatici e propaganda russa e ucraina, soprattutto ucraina, i giornali si sono tutti scordati di dirvi che tra un mese, il 12 giugno 2022, ci sarà un referendum.
Quale?
Beh, i quesiti in votazione sono ben 5 (cinque), trattano il tema della giustizia e non sono tutti simili, il che vale a dire che prima di andare alle urne servirà pensare bene a cosa votare, non tutti SI e non tutti NO ad mentula canis, ma con un pizzico di grano salis…
Prima di vederli vale la pena di ricorda che in Italia i referendum per le leggi sono solo abrogativi, quindi votare SI significa cancellare una norma e votare NO lasciare le cose come stanno, inoltre per essere validi è obbligatorio raggiungere la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ovvero la metà più uno degli elettori, in caso contrario le norme per le quali il quorum non viene raggiunto resteranno comunque in vigore.
Manca solo un mese, non arrivate impreparati, vediamoli nel dettaglio (non necessariamente le schede saranno consegnate in quest’ordine):
POLITICI CONDANNATI
Il referendum chiede di abrogare la parte della Legge Severino che prevede l’incandidabilità, l’ineleggibilità e la decadenza automatica per parlamentari, membri del governo, consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali nel caso di condanna per reati gravi.
In questo caso votare SI significherà approvare che in futuro possano di nuovo esserci pregiudicati in parlamento e votare NO sarà lasciare le cose come sono ora.
Il quesito:
“Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della l. 6 novembre 2012, n. 190)?”
CUSTODIA CAUTELARE DURANTE LE INDAGINI
In sostanza si chiede di togliere la “reiterazione del reato” dai motivi per cui i giudici possono disporre la custodia cautelare in carcere o i domiciliari per una persona durante le indagini e quindi prima del processo.
In questo caso votando SI si renderà più difficile trattenere in carcere le persone indagate di alcuni tipi di reato, anche quando il giudice creda che per caratteristiche della persona, modalità di esecuzione o gravità del delitto sia necessario impedire la possibilità che possa essere nuovamente commesso, mentre votare NO significherà lasciare le cose come stanno.
Il quesito:
“Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 274, comma 1, lett. c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni”?”.
RIFORMA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
In questo caso la richiesta è che non ci sia più l’obbligo di un magistrato di raccogliere da 25 a 50 firme per presentare la propria candidatura al Consiglio Superiore della Magistratura.
Votando SI qualsiasi magistrato potrà candidarsi al Consiglio senza molte formalità, votando NO continuerà ad essere necessario che la candidatura sia sostenuta da altri magistrati.
Il quesito:
“Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’art. 23, né possono candidarsi a loro volta”?
VALUTAZIONE DEGLI AVVOCATI SUI MAGISTRATI
La domanda posta, al pari delle altre, non è per nulla banale, allo stato attuale gli avvocati che fanno parte di Consigli giudiziari non possono esprimersi, ovvero non hanno diritto di voto, sulle decisioni che riguardano la valutazione dell’operato dei magistrati e della loro professionalità, in altre parole i giudici si giudicano tra di loro anche se del consiglio fanno parte anche degli avvocati.
In questo specifica caso votando SI si permetterà agli avvocati di esprimere un giudizio valido nelle votazioni dei consigli giudiziari di cui fanno parte, mentre votando NO continueranno ad essere solo osservatori per questa materia.
Il quesito:
“Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n. 150», risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art. 7, comma 1, lettera a)”; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art. 15, comma 1, lettere a), d) ed e)”?
SEPARAZIONE DELLA CARRIERE IN MAGISTRATURA
Ho lasciato per ultimo questo argomento perché la domanda è lunga e la riporto in calce.
Il referendum chiede di precludere ai magistrati durante la loro carriera la possibilità di passare dal ruolo di giudice (ovvero che giudica in un procedimento) a quello di pubblico ministero (ovvero che coordina le indagini e sostiene le accuse) e viceversa.
Attualmente la possibilità è detta delle “porte girevoli” perché i magistrati possono passare da accusa a giudizio senza grosse difficoltà infinite volte, quindi votare SI significherà impedire il passaggio e votare NO non cambierà nulla.
Il quesito:
“Volete voi che siano abrogati: l’Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: “salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio Superiore della Magistratura”; la legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo alle funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante “Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in materia di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1, lett. b), della legge 25 luglio 2005, n. 150”, nel testo risultante delle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché per il passaggio alla funzione giudicante e a quella requirente e viceversa”; il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante “Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 25 luglio 2005, n. 150”, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall’art. 2, comma 4, della legge 30 luglio 2007, n. 111 e dall’art. 3-bis, comma 4, lett. b), del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni in legge 22 febbraio 2010, n. 24, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti”; art. 13, comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.”; art. 13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”; art. 13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.”; art. 13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’art. 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art. 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.”; il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.”?».
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