CINA. DAL PRIMO GENNAIO E’ IN VIGORE IL PRIMO CODICE CIVILE

Il primo gennaio 2021 è entrato in vigore il primo Codice civile della Repubblica Popolare Cinese.

Il processo era iniziato nel 1986, con l’adozione dei Principi generali del Diritto civile.

Il Codice si compone di 1240 articoli e sette libri: disposizioni generali, proprietà, contratti, diritti di personalità, famiglia e matrimonio, successione e responsabilità civile.

Nel primo libro si stabilisce che, lo scopo del Codice, è quello di “proteggere i diritti e gli interessi legittimi delle parti in rapporti giuridici civili, regolare le relazioni civili, mantenere l’ordine sociale ed economico, raggiungere i requisiti di sviluppo del socialismo con caratteristiche cinesi e promuovere i valori-cardine socialisti”.

I rapporti fra le persone e di proprietà fra le persone fisiche, giuridiche e le organizzazioni non riconosciute, sono regolati dal principio volontaristico, oltre che dalla correttezza, dalla razionalità e dalla buona fede, unitalemte al rispetto della legge, dell’ordine pubblico e dei buoni costumi. Si stabilisce inoltre che le parti debbano “contribuire alla salvaguardia delle risorse e alla protezione dell’ambiente”.

Le persone giuridiche vengono invece divise in “persone giuridiche orientate al profitto” (comprendenti le S.r.l., le S.p.a….) e “persone giuridiche non orientate al profitto” (come le fondazioni, le istituzioni pubbliche…). Vi sono inoltre le “persone giuridiche speciali” (agenzie governative, collettivi rurali o di villaggio, cooperative…) e le “organizzazioni non riconosciute”, ovvero senza uno status di persona legale, ma comunque in grado di svolgere attività civile.

Per quanto riguarda i diritti di proprietà, è stabilito che “lo Stato sostiene e sviluppa il sistema economico socialista di base secondo il quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante e diverse forme di proprietà si sviluppano fianco a fianco; la distribuzione in base al lavoro è dominante e diversi modi di distribuzione coesistono, e l’economia di mercato socialista è costruita fra di essi”.

Viene inoltre garantita sia la proprietà privata che quella proprietà collettiva, che riguarda, principalmente, le comunità di villaggio e i collettivi urbani e rurali.

Vengono inoltre disciplinati i contratti; i diritti di personalità; la possibilità, per un cittadino, di decidere, in forma scritta, se decidere di donare le proprie cellule, tessuti o organi.

Vengono introdotte norme che puniscono fortemente la violenza sessuale, sia attraverso atti fisici, ma anche parole e immagini; oltre che norme a tutela della reputazione dei cittadini e relativamente al diritto alla provacy.

Nonostante il tentativo – da parte di numerosi cittadini, attraverso la forma della petizione, prevista dalla Legge – di voler introdurre nel Codice il matrimonio fra persone dello stesso sesso, esso rimarrà a carattere eterosessuale.

Marito e moglie hanno pari diritti e pari doveri e l’art. 1062 stabilisce il principio della comunanza dei beni. L’art. 1076 disciplina, invece, l’istituto del divorzio. Il marito, secondo il diritto cinese, ad esempio, non può chiedere il divorzio se la moglie è incinta, oppure entro un anno dalla nascita del figlio o entro sei mesi dal termine della gravidanza, a meno che la moglie ne faccia anch’essa richiesta alla Corte popolare.

I libri sei e sette del Codice cinese disciplinano, infine, i diritti di successione e la responsabilità civile.

Il primo Codice civile cinese rappresenta, dunque, un nuovo traguardo di modernizzazione della Repubblica Popolare Cinese, che introduce così a tutti gli effetti uno “stato di diritto socialista con caratteristiche cinesi”.

Luca Bagatin